“Nel mio condominio c’è un condomino che sta per impiantare un’antenna sua personale per la ricezione dei canali satellitari, siccome la vuole impiantare sul lastrico solare di proprietà comune io gli ho detto che non lo può fare, ho ragione?”
Le risposta la troviamo nell’articolo 1102 del codice civile che così recita: “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.