Poiché tra le spese indicate dall’art. 1104 cod. civ., soltanto quelle per la conservazione della cosa comune costituiscono “obligationes propter rem” – e per questo il condominio non può sottrarsi all’obbligo del loro pagamento, ai sensi dell’art. 1118, comma secondo, cod civ., che invece, significativamente, nulla dispone per le spese relative al godimento delle cose comuni – è legittima la rinuncia di un condòmino all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento (purché questo non ne sia pregiudicato), con il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell’art. 1123, comma secondo, cod. civ., dall’obbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato; è invece obbligato a sostenere le spese di gestione di tale servizio, compensato dal maggior calore di cui beneficia anche il suo appartamento.
Cass. civile, sez. II, 12-11-1997, n. 11152 – Pres. Garofalo G – Rel. Napoletano G – P.M. Sepe EA (Conf.) – Cond. via Cuzzi 1 Milano c. Filiaggi