CONDOMINIO NEGLI EDIFICI – PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO – IMPIANTI COMUNI – RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE) – Impianto centralizzato – Insufficiente erogazione del servizio – Contribuzione nella spese di esercizio – Diritto di esonero del condominio – Esclusione – Obbligo contribuzione – Sussistenza. L’obbligo del condominio di contribuire alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti comuni dell’edificio, alla prestazione dei servizi nell’interesse comune e alle innovazioni deliberate dalla maggioranza trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell’edificio (art.1123, primo comma, cod. civ.); con la conseguenza che la semplice circostanza che l’impianto centralizzato di riscaldamento non eroghi sufficiente calore non può giustificare un esonero dal contributo, neanche per sole spese di esercizio dell’impianto, dato che il condòmino non è titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura contrattuale sinallagmatica e, quindi non può sottrarsi dal contribuire alle spese allegando la mancata o insufficiente erogazione del servizio.
Cass. civile, sez. Unite, 26-11-1996, n. 10492 – Pres. La Torre A – Rel. Volpe V – P.M. Leo A (Conf.) – Rauco c. Condominio V. Vaccari 38 Roma