La domanda proposta da un condomino nei confronti di altro condomino per ottenere la riduzione in pristino della facciata dell’edificio condominiale, ove comporti l’accertamento del diritto del condomino convenuto di modificare sostanzialmente la facciata dell’edificio in forza del proprio titolo d’acquisto, essendo destinata ad incidere sui diritti su un bene comune degli altri condomini, deve essere decisa nei confronti di tutti, perché investe un rapporto giuridico unico ed indivisibile, con la conseguenza che deve disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini pretermessi a norma dell’art. 102 c.p.c. Cassazione civile, sez. II, 21 ottobre 1992, n. 11509.