Sono il sig. Antonio Gennari e vorrei porLe n° 3 quesiti in merito sia alla ripartizione di spese straordinarie nel condominio, ove sono proprietario di una unità immobiliare, sia per una “varie”. Premetto che trattasi di palazzo di n° 3 piani oltre al piano terra e, privo di ascensore ed il cui regolamento di condominio non ha mai approvato modifiche o integrazioni alle norme generali previste dal Codice civile. Il palazzo è munito di un ampio portone in legno di antica fattura e molto pesante per cui è stato deciso, dall’assemblea dei condomini, di modificarlo e ricavare, all’interno stesso della prima anta di apertura, (quella di destra) un agevole e necessario portoncino per l’ingresso quotidiano dei condomini. Vorrei conoscere come ripartire la spesa: a) – b) oppure c) e per l’applicazione di quale Legge. Secondo i millesimi della “Tabella A” (quella generale del fabbricato) comprendente anche negozi esterni. Secondo i millesimi della “Tabella B” (quella comprendente l’unica scala con l’androne).
Secondo ripartizione paritaria, (senza riguardo ai millesimi) tra coloro che normalmente utilizzano l’ingresso dal portone. Premesso che la tromba della scala è coperta, al di sopra del terzo piano, da un lucernario con vari vetri tenuti da un telaio in ferro. Esso si trova all’interno del terrazzo di copertura che è di proprietà privata. Poiché sarebbe intendimento del condominio tutto, revisionarlo totalmente, lasciando inalterata la struttura originaria, desidererei come al punto 1) sopra descritto, conoscere come effettuare la ripartizione delle spese e, cioè secondo quale delle tre soluzioni a) – b) oppure c) e in base a quale Legge?
Dovendo installare un condizionatore all’esterno, e uno scaldino, posso liberamente procedere, con tutte le regole della buona educazione, come già hanno fatto altri condomini?
Grato, ringrazio per l’attesa risposta e porgo distinti saluti
Firm.to Antonio Gennai
I quesiti che lei ha posto nei punti 1 e 2, sono argomenti che riguardano la manutenzione ed il miglioramento per l’utilizzo di cose di beni inerenti la proprietà comune di conseguenza si deve utilizzare la tabella “A”. Per quanto concerne il punto 3 può procedere come ha già precisato nel quesito.
Distinti saluti
Umberto Testa (Monday 19 May 2008)