Le azioni reali contro terzi, a difesa dei diritti dei condomini sulle parti comuni di un edificio, quali quelle volte a denunziare la violazione delle distanze legali tra costruzioni, essendo dirette a ottenere statuizioni relative alla titolarità e al contenuto dei diritti medesimi, non rientrano tra gli atti meramente conservativi e possono, quindi, promuoversi dall’amministratore del condominio solo se sia autorizzato dall’assemblea a norma dell’art. 1131, comma primo, cod. CIV. Cass. civile, sez. Unite, 28-11-1996, n. 10615 – Pres. La Torre A – Rel. Vella A – P.M. Amirante F (Conf.) – Rene’e S.r.l. c. Condominio V. Borgognona Roma.