Per quanto riguarda la partecipazione di singoli condomini alle spese relative all’ascensore occorre, innanzitutto, distinguere fra le spese di manutenzione e godimento e le spese necessarie per adeguare il medesimo a disposizioni di legge.
Le spese che ineriscono alla manutenzione ed al godimento dell’ascensore sono determinate dall’utilizzo dell’impianto e la ripartizione tra i partecipanti al condominio deve essere effettuata in proporzione all’uso, come stabilito dall’art. 1123 Codice civile trattandosi di un bene destinato a servire i condomini in misura diversa.
Le spese che comportano modifiche dell’impianto, invece, essendo dirette allo scopo di arricchire il bene comune di un quid – sia in termini quantitativi che qualitativi (come nel caso in esame, consistente nel predisporre quegli accorgimenti utili al raggiungimento degli standard di sicurezza imposti dalla legge), – riguardano direttamente il bene stesso, quale entità fisica e patrimoniale, a prescindere dall’uso che di esso ne faccia ciascun condòmino.
Deve concludersi, perciò, nel senso che le spese in parola attengono al profilo della proprietà del bene: di conseguenza, esse vanno ripartite tra i condomini proporzionalmente al valore delle singole proprietà esclusive.
Trib. di bologna 02-05-1995, n. 685 Pirani c. Cond. via Marconi 16 Bologna