RIFACIMENTO DELLA FACCIATA DELL’EDIFICIO CONDOMINIALE.

Ai fini della validità della deliberazione dell’assemblea dei condomini che abbia disposto la esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata dell’edificio condominiale, è necessario che il relativo argomento sia stato specificamente inserito nell’avviso di convocazione dell’assemblea, in quanto, riguardando la materia della amministrazione straordinaria del bene comune, non può ritenersi compreso nella dizione “varie”.
Cassazione civile, sez. II, 28 giugno 1986, n. 4316

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