Chiarimenti circa la non disalimentabilità del servizio idrico per gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale e per le utenze relative ad attività di servizio pubblico.
14 gennaio 2019
In riferimento alle modalità applicative delle disposizioni del DPCM del 29 agosto 2016 e alle disposizioni contenute nel documento di consultazione 3 agosto 2017, n. 603/2017/R/idr, si precisa che:
“con la deliberazione 638/2016/R/idr l’Autorità ha avviato il procedimento per la determinazione delle procedure per il contenimento della morosità nel Servizio Idrico Integrato (di seguito: SII), nell’ambito del quale sono stati emanati i documenti per la consultazione 603/2017/R/idr e 80/2018/R/idr;
nelle more dell’adozione dello specifico provvedimento finale, i riferimenti normativi applicabili alla fattispecie de quo sono: gli articoli 12 e 13 del RQSII, che disciplinano rispettivamente i tempi e le modalità per la riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità; il DPCM 29 aprile 1999, che norma il tempo per il preavviso di sospensione della fornitura (pari ad almeno 20 giorni); il DPCM 29 agosto 2016, che garantisce la fornitura del minimo vitale (50 litri/abitante/giorno) agli utenti domestici residenti economicamente disagiati come individuati dall’Autorità; infine, il TICSI che, all’articolo 8, comma 2, individua le categorie di utenza ad uso pubblico non disalimentabili;
con la deliberazione 897/2017/R/idr c.m.i., l’Autorità ha individuato, in coerenza con quanto disposto per gli altri settori regolati, le utenze ovvero i nuclei familiari in condizioni di disagio economico sociale, sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito: ISEE). In particolare, le utenze in condizioni di disagio economico sociale sono le utenze domestiche residenti nella titolarità di soggetti residenti presso l’indirizzo dell’utenza medesima e appartenenti a nuclei familiari con meno di 4 figli a carico e ISEE non superiore a 8.107,5 euro, ovvero a nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro. In considerazione della normativa attualmente vigente e delle misure di tutela previste dal DPCM 29 agosto 2016, tali utenze non possono attualmente essere disalimentabili;
le utenze relative ad attività di servizio pubblico non disalimentabili, sono individuate dall’articolo 8, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/idr, recante “Testo integrato corrispettivi servizi idrici” (TICSI), e riconducibili ad una delle seguenti tipologie: ospedali, case di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza, carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado, eventuali ulteriori utenze pubbliche che comunque svolgano un servizio necessario per garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui un’eventuale sospensione dell’erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.”