Una recente assemblea, del supercondominio in cui abito, ha approvato alcune importanti deliberazioni, pur essendo al corrente che l’amministratore non aveva invitato alcuni supercondomini perché presumeva che non dovessero pagare le spese relative alla manutenzione del giardino e del campo giochi. Ritenendo che ciò non fosse regolare, un supercondomino ha convenuto in giudizio l’amministratore. Gradirei sapere se l’amministratore, succitato, ha l’obbligo di riferire all’assemblea della causa in corso, per ottenere la ratifica del mandato processuale.
Grazie e distinti saluti.
Bruno Zanardelli – Verona
Il condomino può impugnare l’assemblea in sede giudiziale per mancata convocazione di tutti i partecipanti , e contestualmente il condominio può citare come terzo in causa l’amministratore stesso per aver commesso una mancanza nel non convocare tutti e di conseguenza per i danni materiali derivanti dall’eventuale annullamento dell’assemblea.
Comunque io attenderei gli esiti della causa che ha intentato il condomino per citarlo in sede giudiziale.
L’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Inoltre può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni. A lui vengono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. In ogni caso deve riferire alla prima assemblea utile.
Resta inteso che se la citazione o il provvedimento esorbita le attribuzioni, vedasi artt. 1130 e 1117 del c.c., dell’amministratore; questi è tenuto a darne notizia con sollecitudine all’assemblea dei condomini. ciò è quanto è previsto nel c.c. all’art. 1131, ma bisogna vedere se il vostro regolamento di condominio non prevede diversamente.
S’intende che questo che le dico è sempre in base a quello da lei scrittomi, in caso di controversia dovrete farvi tutelare da un legale che non sia lo stesso che ha scelto l’amministratore.
Saluti.