Cassazione Civile Sez. 2 Ordinanza Num. 9383 Anno 2020
Data pubblicazione: 21/05/2020
La Suprema Corte conferma l’orientamento più volte espresso secondo il quale il sottotetto non costituisce parte comune se non evidenziato dal titolo infatti ha accolto il ricorso di un condomino che venne condannato dal locale Tribunale, accolta la domanda di alcuni condòmini , al ripristino di una piccola porzione del sottotetto dello stabile condominiale, corrispondente ad una frazione superficiaria del proprio appartamento collocato all’ultimo piano, che il convenuto aveva adibito a locale tecnico, accessorio del proprio immobile, collocandovi una caldaia, il collettore dell’impianto di riscaldamento e il motore del condizionatore; la Corte d’appello di Venezia, adita dal condomino, rigettò l’impugnazione. Gli Ermellini hanno ritenuto che “ – la Corte locale non si è attenuta al principio più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale la natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, può ritenersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune; il sottotetto può considerarsi, invece, pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall’umidità, tramite la creazione di una camera d’aria e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo”
Di conseguenza è stata cassata la sentenza impugnata e rinviata alla Corte d’Appello di Venezia.